Art. 1.
(Istituzione della provincia della Venezia Orientale).

      1. È istituita la provincia della Venezia Orientale, nell'ambito della regione Veneto. La sede della nuova provincia è determinata dall'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, convocata dal presidente della regione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la richiesta dei consigli comunali, previo parere favorevole del consiglio regionale del Veneto.